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Assemblea dei delegati

Assemblea dei delegati

 

 

1. L'Assemblea dei Delegati è l'organo sovrano del Club alpino italiano; è composta dai delegati in rappresentanza delle sezioni e dei soci.

 

2. Il presidente di ciascuna sezione è delegato di diritto della sezione che presiede; i soci di ciascuna sezione eleggono – ogni anno, nell'assemblea generale della sezione, fra i soci maggiorenni – un ulteriore delegato ogni cinquecento soci o frazione non inferiore a duecentocinquanta.

 

3. Ciascun delegato, sia di diritto che eletto, può partecipare all'Assemblea dei Delegati in rappresentanza e votare anche a nome di altri delegati della sezione a cui appartiene o di altre sezioni dello stesso raggruppamento regionale fino ad un massimo di tre; il regolamento generale ne stabilisce i limiti e le modalità.

 

 

Compiti dell'Assemblea dei Delegati

 

 

1. L'Assemblea dei Delegati assolve le seguenti funzioni specifiche:

 

a) adotta lo statuto;

 

b) adotta i programmi di indirizzo del Club alpino italiano;

 

c) delibera sulla relazione generale annuale del Presidente Generale sullo stato del Club alpino italiano e su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;

 

d) elegge il Presidente Generale, i tre vicepresidenti generali, i componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti e del collegio nazionale dei probiviri;

 

e) nomina i soci onorari;

 

f) attribuisce i riconoscimenti del Club alpino italiano;

 

g) delibera lo scioglimento del Club alpino italiano.

 

 

2. Stabilisce annualmente per le diverse categorie di soci:

 

a) la quota di ammissione;

 

b) la quota associativa annuale minima e la parte di essa da corrispondere alla struttura centrale;

 

c) i contributi ordinari da corrispondere integralmente alla struttura centrale;

 

d) delibera sui contributi straordinari da porre a carico dei soci, con vincolo di destinazione e per finalità

istituzionali.

 

 

Modalità di funzionamento dell'Assemblea dei Delegati

 

 

1. L'assemblea ordinaria si svolge entro il termine perentorio del trentuno di maggio di ciascun anno, le assemblee straordinarie ogni volta che il Comitato Direttivo Centrale lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo, del collegio nazionale dei revisori dei conti, oppure da almeno un quinto dei delegati.

 

Sede centrale del CAI

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