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Collegio dei Probiviri

Collegio Nazionale dei Probiviri

 

1. La giustizia interna al Club alpino italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale o interregionale, il secondo a livello centrale; il collegio regionale dei probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il collegio nazionale dei probiviri è l'organo giudicante di secondo grado del Club alpino italiano.

 

2. Il collegio è composto da sette componenti (cinque effettivi e due supplenti).

 

3. Il collegio elegge il presidente e il vicepresidente tra i propri componenti; il presidente convoca e presiede le sedute del collegio.

 

4. Il collegio giudica e decide sulle controversie di propria competenza – in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti da specifico regolamento disciplinare; designa il collegio regionale dei probiviri competente a giudicare e decidere in primo grado sulle controversie tra soci, organi o strutture periferiche di diversi Gruppi Regionali o tra struttura centrale e Gruppi Regionali.

 

 5. Le decisioni del collegio dei probiviri sono inappellabili e vincolanti.

 

 

 

Regolamento per il funzionamento del Collegio nazionale dei probiviri

 

Massimario delle decisioni del Collegio nazionale dei probiviri

 


Nominativi

 

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