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e cura la compilazione del verbale, ferma la competenza notarile

in caso di AD straordinaria.

5. I verbali delle sedute riportano gli interventi in forma rias-

suntiva e le deliberazioni adottate.

Copia del verbale viene affissa all’albo della struttura centrale

per trenta giorni ed è a disposizione di chi ne faccia richiesta nei

modi e per gli usi di legge.

La registrazione del dibattito, su qualunque tipo di supporto,

ha carattere riservato ed è conservata a cura del direttore; la

sua consultazione o acquisizione può avvenire in conformità alle

norme statuali vigenti in materia.

Art. 3 - Modalità di svolgimento delle sedute - Relazioni -

Interventi dei delegati - Mozioni

1. Il Presidente dell’assemblea indica il punto in trattazione,

secondo l’ordine del giorno, passando la parola all’eventuale re-

latore, al quale comunica il tempo assegnato, e successivamen-

te a coloro che hanno presentato richiesta di intervento.

2. La richiesta di intervento avviene mediante presentazione

al tavolo della presidenza, entro l’esaurimento della relazione del

punto a cui si riferisce, di modulo contenente l’indicazione di

nome, cognome, sezione di appartenenza e argomento.

3. Il presidente dell’assemblea concede la parola in base

all’ordine di presentazione delle richieste; la non presenza in sala

al momento della chiamata equivale a rinuncia all’intervento.

4. Chi interviene ha cinque minuti a disposizione per svolgere

l’intervento, salva diversa indicazione del presidente dell’assem-

blea; in presenza di numerose richieste di intervento, il presiden-

te dell’assemblea ha facoltà di ridurre il tempo ordinario asse-

gnato, sino ad un minimo di tre minuti.

5. Non è concesso al medesimo delegato, anche se portatore

di più deleghe, intervenire più di una volta sullo stesso argo-

mento all’ordine del giorno, o in replica ad altro intervento, se

non per fatto personale, che è accertato dal presidente dell’as-

semblea.

6. Al termine dell’eventuale relazione o all’esaurimento degli

interventi, ciascun delegato può presentare, sul punto in tratta-

zione, richiesta di chiarimento o eventuale mozione da sottopor-

re all’assemblea.

Il relatore può rispondere direttamente in assemblea sulla

base degli elementi disponibili oppure indicare i tempi e i modi

previsti per la risposta.

Il presidente dell’assemblea pone quindi in votazione le mo-

zioni presentate, in ordine di presentazione, dopo aver dato let-

tura di ciascuna. Sulle mozioni sono ammesse solo sintetiche

dichiarazioni di voto, con un tempo assegnato di due minuti:

l’approvazione di una mozione esclude che si proceda al voto su

quelle contrarie o similari. Il presidente dell’assemblea ha facoltà

di invitare i presentatori delle mozioni a formulare un testo unico

o due testi alternativi per le mozioni da votare.

7. In assenza di mozioni ed esauriti gli interventi, il presidente

dell’assemblea dichiara chiusa la discussione e ciascun dele-

gato può chiedere di intervenire per una sintetica dichiarazione

di voto con un tempo assegnato di due minuti a disposizione

per illustrare il suo voto; in presenza di numerose richieste per

dichiarazione di voto, il presidente dell’assemblea ha facoltà

di consentire un solo intervento a favore ed uno contrario; in

questo caso i due delegati designati avranno ciascuno quattro

minuti a disposizione.

8. Nel corso dell’assemblea straordinaria avente ad oggetto le

modifiche statutarie non è ammessa la presentazione di emen-

damenti al testo proposto.

Art. 4 - Votazioni e Scrutini

1. Esaurite le dichiarazioni di voto, il presidente dell’assem-

blea dichiara aperte le votazioni, che avvengono con voto pa-

lese, per alzata di mano e indicazione del numero di voti a di-

sposizione del delegato. Se riguardano persone devono essere

effettuate esclusivamente con voto segreto utilizzando le sche-

de predisposte del comitato elettorale e consegnate ai delegati

al momento della loro registrazione.

2. Il numero totale dei votanti è determinato dalla somma dei

voti favorevoli e dei voti contrari, con esclusione del numero de-

gli astenuti.

3. La AD approva se – fatta salva la maggioranza qualificata

nei casi espressamente previsti – il numero dei voti favorevoli

supera il numero dei voti contrari.

4. In caso di votazioni per la elezione di componenti degli or-

gani del Club alpino italiano, risultano eletti i candidati che han-

no ricevuto il numero maggiore di preferenze, fino a coprire tutte

le posizioni previste; in caso di parità di voti ricevuti risulta eletto

il candidato avente maggiore anzianità di adesione continuativa

al CAI.

5. Una volta che la AD ha deliberato su di un argomento, que-

sto non può essere posto nuovamente in discussione nella stes-

sa seduta.

6. Il presidente dell’assemblea procede alla lettura dei risultati

delle votazioni.

Art. 5 - Modifiche del regolamento per il funzionamento dell’AD

1. Il presente regolamento può essere modificato per iniziativa

del CdC, del CC o di almeno un quinto dei delegati della AD.

2. Per l’approvazione delle modifiche è richiesto il voto favore-

vole della maggioranza dei votanti.

Art. 6 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento costituisce attuazione dell’art. III.I.8

“Regolamento per il funzionamento dell’AD” del Regolamento

generale.